Descrizione
Con il sistema di qualificazione, il legislatore ha voluto riservare lo svolgimento delle gare più complesse, relative a contratti di valore superiore a determinate soglie, alle stazioni appaltanti in grado di dimostrare, in misura adeguata, professionalità e preparazione, certificate dalla “qualificazione” appunto.
La qualificazione può riguardare:
la progettazione tecnico-amministrativa e l’affidamento delle procedure;
l’esecuzione dei contratti, pienamente operativa dal 28/2/2025 per effetto del d.lgs. 209/2024.
Il codice dei contratti, all’art. 63, stabilisce che la qualificazione delle stazioni appaltanti sia articolata in tre fasce:
primo livello (base), per servizi e forniture fino a 750.000 euro e per lavori fino ad 1 milione di euro;
secondo livello (intermedia), per servizi e forniture di valore fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia UE;
infine, la qualificazione di terzo livello (avanzata) consente di operare senza limiti di importo.
Se la stazione appaltante non è in grado di accedere nemmeno al livello base, il codice dei contratti precisa che è comunque consentito procedere, direttamente e autonomamente, anche senza qualificazione:
all’acquisto di forniture e servizi di importo non superiore a 140m euro, la soglia di cui all’art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, fissata per gli affidamenti diretti;
all’affidamento di lavori ed opere, di qualsiasi genere, purché di valore pari o inferiore a 500m euro.
Inoltre, le stazioni appaltanti non qualificate possono sempre effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (art. 62 co. 1 del codice e art. 2 dell’Allegato II.4).
L’art. 62 del codice, alla lett. c) del co. 6, integra quanto sopra stabilendo che, le stazioni appaltanti non qualificate, se utilizzano gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, possono provvedere autonomamente:
ad affidare appalti di servizi e forniture sino al valore della soglia UE;
ad affidare lavori, ma di sola manutenzione ordinaria, sempreché non superino il milione di euro.
Per effettuare gare di importo superiore alle soglie di cui sopra, è necessario acquisire la qualificazione, pena il diniego del CIG da parte dell’ANAC.
L’Allegato II.4, all’art. 8 (come modificato dal d.lgs. 209/2024), ha previsto che le stazioni appaltanti qualificate per progettazioni ed affidamenti siano qualificate ex lege anche per l’esecuzione dei contratti, per i medesimi livelli della qualificazione. Inizialmente, il legislatore del d.lgs. 36/2023 aveva previsto tale corrispondenza solo in via transitoria, fino al 31/12/2024.
L’art. 11 dell’Allegato II.4 del codice stabilisce che, ogni due anni, il punteggio di qualificazione della stazione appaltante sia oggetto di aggiornamento.
Pertanto, a tal fine, le stazioni appaltanti qualificate, entro tre mesi dalla scadenza, devono accedere all’AUSA e aggiornare informazioni e dati necessari alla revisione.
Il d.lgs. 209/2024 ha modificato in modo significativo i contenuti dell’Allegato II.4.
Oggi, oltre ai requisiti di base (già indicati nelle Tabelle A, B e C dell’Allegato II.4 e che riguardano le competenze del personale in materia di gare, la formazione e l’aggiornamento, il numero di gare di un certo valore effettuate, ecc.), l’ANAC, in sede di revisione biennale, deve esaminare anche il possesso di “requisiti premianti”.
I requisiti premianti, previsti dall’art. 11 co. 2 dell’Allegato II.4 dopo le modifiche prodotte dal decreto correttivo sono:
la registrazione nell’elenco, di cui all’art. 62 co. 10 del codice, delle stazioni appaltanti che si sono rese disponibili a svolgere gare per conto di altre amministrazioni e l’aver effettuato, in concreto, procedimenti di gara su delega di altre stazioni appaltanti;
l’aggregazione di più stazioni appaltanti per svolgere in comune affidamenti e dare esecuzione ai contratti;
la specializzazione per ambiti settoriali da parte della stazione appaltante o centrale di committenza;
l’efficienza decisionale, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore, in media, a 115 giorni.