Il sistema di qualificazione

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti certifica la capacità di gestire direttamente e secondo criteri di qualità, efficienza, professionalità, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il processo di acquisizione di lavori e opere e beni e servizi.
Data:

15/07/2026

Argomenti

Tipologia di documento

  • Atti normativi

Descrizione

Con il sistema di qualificazione, il legislatore ha voluto riservare lo svolgimento delle gare più complesse, relative a contratti di valore superiore a determinate soglie, alle stazioni appaltanti in grado di dimostrare, in misura adeguata, professionalità e preparazione, certificate dalla “qualificazione” appunto.

La qualificazione può riguardare:

la progettazione tecnico-amministrativa e l’affidamento delle procedure;

l’esecuzione dei contratti, pienamente operativa dal 28/2/2025 per effetto del d.lgs. 209/2024. 

Il codice dei contratti, all’art. 63, stabilisce che la qualificazione delle stazioni appaltanti sia articolata in tre fasce:

primo livello (base), per servizi e forniture fino a 750.000 euro e per lavori fino ad 1 milione di euro;

secondo livello (intermedia), per servizi e forniture di valore fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia UE;

infine, la qualificazione di terzo livello (avanzata) consente di operare senza limiti di importo.  

Se la stazione appaltante non è in grado di accedere nemmeno al livello base, il codice dei contratti precisa che è comunque consentito procedere, direttamente e autonomamente, anche senza qualificazione:

all’acquisto di forniture e servizi di importo non superiore a 140m euro, la soglia di cui all’art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, fissata per gli affidamenti diretti;

all’affidamento di lavori ed opere, di qualsiasi genere, purché di valore pari o inferiore a 500m euro.

Inoltre, le stazioni appaltanti non qualificate possono sempre effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (art. 62 co. 1 del codice e art. 2 dell’Allegato II.4).

L’art. 62 del codice, alla lett. c) del co. 6, integra quanto sopra stabilendo che, le stazioni appaltanti non qualificate, se utilizzano gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, possono provvedere autonomamente:

ad affidare appalti di servizi e forniture sino al valore della soglia UE;

ad affidare lavori, ma di sola manutenzione ordinaria, sempreché non superino il milione di euro.

Per effettuare gare di importo superiore alle soglie di cui sopra, è necessario acquisire la qualificazione, pena il diniego del CIG da parte dell’ANAC.

L’Allegato II.4, all’art. 8 (come modificato dal d.lgs. 209/2024), ha previsto che le stazioni appaltanti qualificate per progettazioni ed affidamenti siano qualificate ex lege anche per l’esecuzione dei contratti, per i medesimi livelli della qualificazione. Inizialmente, il legislatore del d.lgs. 36/2023 aveva previsto tale corrispondenza solo in via transitoria, fino al 31/12/2024.

L’art. 11 dell’Allegato II.4 del codice stabilisce che, ogni due anni, il punteggio di qualificazione della stazione appaltante sia oggetto di aggiornamento.

Pertanto, a tal fine, le stazioni appaltanti qualificate, entro tre mesi dalla scadenza, devono accedere all’AUSA e aggiornare informazioni e dati necessari alla revisione.

Il d.lgs. 209/2024 ha modificato in modo significativo i contenuti dell’Allegato II.4.

Oggi, oltre ai requisiti di base (già indicati nelle Tabelle A, B e C dell’Allegato II.4 e che riguardano le competenze del personale in materia di gare, la formazione e l’aggiornamento, il numero di gare di un certo valore effettuate, ecc.), l’ANAC, in sede di revisione biennale, deve esaminare anche il possesso di “requisiti premianti”.

I requisiti premianti, previsti dall’art. 11 co. 2 dell’Allegato II.4 dopo le modifiche prodotte dal decreto correttivo sono:

la registrazione nell’elenco, di cui all’art. 62 co. 10 del codice, delle stazioni appaltanti che si sono rese disponibili a svolgere gare per conto di altre amministrazioni e l’aver effettuato, in concreto, procedimenti di gara su delega di altre stazioni appaltanti;

l’aggregazione di più stazioni appaltanti per svolgere in comune affidamenti e dare esecuzione ai contratti;

la specializzazione per ambiti settoriali da parte della stazione appaltante o centrale di committenza;

l’efficienza decisionale, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore, in media, a 115 giorni.

Unità organizzativa responsabile

Segreteria

L’Ufficio che assicura tutte le funzioni necessarie per l’attività degli organi istituzionali

Autore

Segretario comunale (omar gozzoli)

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Date

Data di inizio validità/efficacia

15/07/2026

Data di inizio pubblicazione

15/07/2026

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:57

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